(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 41 dell'11 ottobre 2005) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1699 del 5 agosto 2005, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento»); E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Modificazione dell'Art. 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. 1. Dopo l'Art. 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., nel Capo III, e' inserito il seguente: «Art. 13-bis (Disposizioni attuative in materia di iniziative dirette della Provincia). - 1. I progetti di valorizzazione territoriale e di prodotto previsti dall'Art. 6-bis della legge sono individuati e realizzati in collaborazione con enti pubblici che esercitano le proprie competenze con riguardo a territori extraprovinciali ovvero con soggetti privati operanti nei medesimi territori. Resta ferma la possibilita' di coinvolgere nei progetti altri enti pubblici ad ordinamento provinciale o regionale e soggetti privati operanti nel territorio provinciale o regionale. 2. La provincia puo' peraltro individuare e realizzare progetti «pilota», innovativi o sperimentali anche prescindendo da un coinvolgimento diretto dei soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 purche' sia prevista successivamente l'estensione di tali iniziative al di fuori del territorio provinciale. 3. I progetti sono caratterizzati dai seguenti elementi: a) sono fondati sul partnerariato tra i diversi soggetti attori coinvolti nel progetto; b) prevedono che il soggetto capofila sia individuato nella provincia ovvero in un altro ente pubblico; c) sono finalizzati ad indurre scelte operative e/o pratiche gestionali nuove e a garantire effetti duraturi nel tempo; d) prevedono che le iniziative in essi contenute siano realizzate entro un periodo massimo di tre anni dalla data di approvazione; e) dimostrano che le iniziative da essi previste, una volta realizzate, risultano autonome dal punto di vista economico e finanziario senza oneri diretti o indiretti a carico del bilancio provinciale. 4. I progetti devono comunque indicare: a) gli obiettivi; b) le linee di azione e la previsione dei tempi della loro realizzazione, eventualmente suddivisa per fasi; c) i ruoli dei soggetti coinvolti e l'individuazione del soggetto responsabile per le diverse fasi di attuazione; d) il quadro finanziario dei costi e della relative fonti di copertura, articolato per voci di spesa. 5. I progetti di cui al comma 1 e i relativi accordi con i soggetti coinvolti sono approvati dalla giunta provinciale la quale, nel caso in cui la provincia non risulti capofila del progetto, puo' assegnare ai soggetti individuati quali capofila le risorse assunte a carico della provincia medesima definendo, in tal caso, le modalita' di rendicontazione. 6. La programmazione delle iniziative realizzate dalla provincia e' definita annualmente nel programma di gestione come previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 «Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilita' e di zone svantaggiate» e dal regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'Art. 17 della medesima legge, approvato con DPGP n. 24-42/Leg. di data 20 settembre 2000. Per ciascuno dei progetti di cui al comma 1 l'impegno finanziario massimo complessivo a carico della provincia non puo' superare i limiti previsti dall'Art. 2 del citato regolamento.» ll presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 10 agosto 2005 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2005 Registro n. 1, foglio n. 6