(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 41 dell'11 ottobre 2005)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'art.  54,  comma 1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta provinciale n. 1699 del
5 agosto  2005,  con  la  quale  e'  stato  approvato  lo  schema  di
regolamento  concernente  «Modifiche  al decreto del presidente della
giunta  provinciale  6 agosto  2003,  n.  18-139/Leg. (Regolamento di
esecuzione  della  legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina
della promozione turistica in provincia di Trento»);
                              E m a n a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modificazione  dell'Art.  13  del decreto del presidente della giunta
              provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg.

    1.  Dopo  l'Art.  13  del  decreto  del  presidente  della giunta
provinciale  6 agosto 2003, n. 18-139/Leg., nel Capo III, e' inserito
il seguente:
    «Art.  13-bis  (Disposizioni  attuative  in materia di iniziative
dirette   della   Provincia).  -  1.  I  progetti  di  valorizzazione
territoriale  e di prodotto previsti dall'Art. 6-bis della legge sono
individuati  e  realizzati  in  collaborazione  con enti pubblici che
esercitano   le   proprie   competenze   con   riguardo  a  territori
extraprovinciali  ovvero  con  soggetti privati operanti nei medesimi
territori.  Resta  ferma  la possibilita' di coinvolgere nei progetti
altri enti pubblici ad ordinamento provinciale o regionale e soggetti
privati operanti nel territorio provinciale o regionale.
    2.  La  provincia puo' peraltro individuare e realizzare progetti
«pilota»,   innovativi   o  sperimentali  anche  prescindendo  da  un
coinvolgimento  diretto  dei  soggetti  pubblici  e privati di cui al
comma 1  purche'  sia  prevista  successivamente l'estensione di tali
iniziative al di fuori del territorio provinciale.
    3. I progetti sono caratterizzati dai seguenti elementi:
      a) sono fondati sul partnerariato tra i diversi soggetti attori
coinvolti nel progetto;
      b) prevedono  che  il  soggetto  capofila sia individuato nella
provincia ovvero in un altro ente pubblico;
      c) sono  finalizzati  ad  indurre scelte operative e/o pratiche
gestionali nuove e a garantire effetti duraturi nel tempo;
      d) prevedono   che   le  iniziative  in  essi  contenute  siano
realizzate  entro  un  periodo  massimo  di  tre  anni  dalla data di
approvazione;
      e) dimostrano  che  le  iniziative  da essi previste, una volta
realizzate,  risultano  autonome  dal  punto  di  vista  economico  e
finanziario  senza  oneri  diretti  o indiretti a carico del bilancio
provinciale.
    4. I progetti devono comunque indicare:
      a) gli obiettivi;
      b) le  linee  di  azione  e  la previsione dei tempi della loro
realizzazione, eventualmente suddivisa per fasi;
      c) i  ruoli  dei  soggetti  coinvolti  e  l'individuazione  del
soggetto responsabile per le diverse fasi di attuazione;
      d) il  quadro  finanziario  dei costi e della relative fonti di
copertura, articolato per voci di spesa.
    5.  I  progetti  di  cui  al  comma 1  e i relativi accordi con i
soggetti  coinvolti sono approvati dalla giunta provinciale la quale,
nel  caso in cui la provincia non risulti capofila del progetto, puo'
assegnare ai soggetti individuati quali capofila le risorse assunte a
carico  della provincia medesima definendo, in tal caso, le modalita'
di rendicontazione.
    6.  La programmazione delle iniziative realizzate dalla provincia
e' definita annualmente nel programma di gestione come previsto dalla
legge  provinciale  8 luglio  1996,  n.  4  «Nuova  disciplina  della
programmazione  di  sviluppo  e adeguamento delle norme in materia di
contabilita'  e  di  zone svantaggiate» e dal regolamento concernente
l'individuazione  degli strumenti e la definizione dei criteri per la
programmazione  settoriale  in attuazione dell'Art. 17 della medesima
legge,  approvato  con  DPGP n. 24-42/Leg. di data 20 settembre 2000.
Per  ciascuno  dei  progetti  di cui al comma 1 l'impegno finanziario
massimo  complessivo  a  carico  della  provincia non puo' superare i
limiti previsti dall'Art. 2 del citato regolamento.»
    ll  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Trento, 10 agosto 2005
                               DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2005
Registro n. 1, foglio n. 6